Consenso informato
Che cos’è il consenso informato
In conformità con quanto previsto dalla Costituzione (Art. 13 e 3, comma 2) tutti i trattamenti medici sono volontari. Fanno eccezione gli interventi previsti per legge, quando ricorrano gli estremi di necessità e quando il paziente non possa prestare il necessario consenso a causa di sue particolari condizioni soggettive.
Il consenso informato è l’espressione dell’accettazione volontaria (o del rifiuto) da parte dell’interessato a un trattamento proposto dal medico.
Il consenso è valido solo se il paziente riceve da parte del medico una informazione completa, professionale e dettagliata. Il paziente deve essere messo in condizione di capire e quindi di accettare o rifiutare un trattamento. Compito del medico è anche quello di accertarsi di essere stato capito dal paziente.
Quando è richiesto il consenso informato
Il consenso viene richiesto prima dell’esecuzione del trattamento proposto.
A chi spetta acquisire il consenso
Il consenso del paziente viene acquisito dal medico.
Chi acconsente
Il consenso deve essere rilasciato dal diretto interessato. Si tratta di una manifestazione di volontà personale, che in situazioni normali non può essere delegata ad altri.
La persona alla quale viene richiesto deve avere capacità di intendere e di volere. In caso contrario, il consenso richiesto al rappresentante legale (tutore o curatore).
Nel caso di un minorenne, il consenso è rilasciato da chi ne esercita la potestà (genitori o tutore legalmente designato).
Il consenso informato scritto
Il paziente deve dichiarare di avere ricevuto le dovute informazioni e di acconsentire alla specifica prestazione sanitaria. Il documento deve essere sottoscritto sia dal medico sia dal paziente.